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martedì 7 febbraio 2012
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Statuto

Statuto dell’Associazione Culturale Bisiaca aggiornato con le modifiche apportate dall’assemblea straordinaria del 2 aprile 2005

DENOMINAZIONE E SCOPO

Articolo 1.
L’associazione Culturale Bisiaca è un libero sodalizio culturale, apolitico e apartitico, senza fini di lucro, con sede a Ronchi dei Legionari, operante nell’area compresa fra il Timavo, il Basso Isonzo, le propaggini del Carso e il Mare Adriatico, are denominata già in antico: “Il Territorio”. L’associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto art.3, comma 3; essa si adegua e adempie alle previsioni normative della L. R. n. 12/95 e della legge 23 dicembre 1996 n.662.

L’Associazione si prefigge:

  1. la salvaguardia e l’uso del dialetto arcaico – veneto denominato “Bisiàc”;
  2. l’opera di diffusione, anche nelle scuole, dei valori storici, filologici, linguistici, artistici, ambientali, che hanno caratterizzato e caratterizzano la zona suddetta;
  3. la conservazione e la difesa di peculiarità paesaggistiche, toponomastiche e artistiche dell’ambiente;
  4. la valorizzazione delle tradizioni folcloristiche delle manifestazioni popolari, degli usi e delle costumanze tipiche;
  5. di favorire la formazione di gruppi culturali che intendano far conoscere e diffondere la cultura bisiaca;
  6. di organizzare tavole rotonde, convegni ed incontri;
  7. di promuovere e di favorire la ricerca storico – archivistica, la raccolta sistematica dei valori trasmessi dalla tradizione orale e dalla cultura materiale, allo scopo di una migliore conoscenza delle vicende vissute dalla gene del Territorio;
  8. di pubblicare ricerche storico – filologiche o creazioni letterarie e musicali inerenti alla cultura bisiaca e di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico – artistico della zona;
  9. di tenere i contatti con le comunità bisiache all’estero;
  10. di collaborare con le altre istituzioni esistenti nel territorio e fuori aventi analoghe finalità.

SOCI

Articolo 2.
L’Associazione Culturale Bisiaca si compone delle seguenti categorie di soci:
    -    Soci ordinari;
    -    Soci sostenitori;
    -    Soci benemeriti;
    -    Soci onorari.

La quota di associazione dei soci ordinari e le quote minime di soci sostenitori sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Vengono nominati soci benemeriti e soci onorari dal Consiglio Direttivo ed iscritti in apposito registro, i soci che si sono segnalati per opere di cultura, per assidua e prolungata attività o per donazioni o cospicui contributi elargiti a favore dell’Associazione.

Articolo 3.
Tutte le categorie dei Soci hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale e altresì diritto di ricevere tutte le pubblicazioni della Associazione con la riduzione percentuale sul prezzo di copertina stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il nuovo socio viene iscritto all’Associazione dopo che ha inoltrato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, ed ha diritto di voto solo se risulta iscritto da almeno tre mesi.
L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.

Articolo 4.
L’assunzione della qualità di socio non è soggetta ad alcuna limitazione di tipo temporale, eccetto l’obbligo di versare la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.
La qualità di socio si perde per dimissione, per depennazione o per radiazione.
Le dimissioni.
Vengono rassegnate mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno; scaduto tale termine, la qualità di socio s’intende tacitamente rinnovata per un altro anno.
La depennazione.
Avviene a cura del Consiglio Direttivo, nei confronti dei soci che siano morosi da due anni.
La radiazione.
E’ deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia un contegno o svolga attività pregiudizievoli alla vita dell’Associazione e che abbia subito condanne per reati infamanti. Il socio radiato ha diritto di ricorrere entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

ORGANI SOCIALI

Articolo 5.

  • Sono organi dell’Associazione Culturale Bisiaca:
  • il Presidente;
  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Articolo 6.
Assemblea Generale:
l’Assemblea Generale è un organo deliberativo, formato dai soci in regola con il pagamento dei canoni ai quali spetta un voto ciascuno; può essere ordinaria o straordinaria. L’avviso di convocazione dell’assemblea con l’elenco delle materie da trattare deve essere affisso alla porta esterna o all’albo della sede sociale, e deve essere portato a conoscenza dei soci con opportuni mezzi informativi, anche tramite diffusione a mezzo stampa.

  1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, con avviso diramato, almeno 10 giorni prima da parte del Consiglio stesso.
  2. L’Assemblea Generale Ordinaria è valida in 1° convocazione quando siano presenti personalmente o per delega la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. 
  3. Nessun socio potrà essere portatore di più di una delega: la delega dovrà essere nominativa e firmata dal delegante.

Articolo 7.
L’assemblea Generale Straordinaria è convocabile in qualsiasi data dal Consiglio Direttivo, oppure nel caso di particolari contingenze dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure, su richiesta di un numero pari ad un decimo dei soci, oppure dal Presidente in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
Per la sua validità valgono le norme che regolano l’Assemblea Generale Ordinaria.
Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 della totalità dei soci iscritti ed aventi diritto di voto.

Articolo 8.
Compiti dell’Assemblea Generale.
L’assemblea Generale Ordinaria:

  • elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
  • approva il conto consuntivo dell’esercizio finanziario precedente composto da un rendiconto economico e da uno finanziario, la relazione morale, il bilancio preventivo;
  • propone nuove ed altre forme di attività in armonia con le finalità costitutive dell’Associazione;
  • propone a maggioranza dei presenti eventuali modifiche allo Statuto;
  • stabilisce la sede e l’epoca del Congresso biennale.
  • Articolo 9.
    L’Assemblea Generale Straordinaria delibera soltanto sugli argomenti per i quali essa è stata convocata.

    Articolo 10.
    Consiglio Direttivo.
    L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo di sette soci eletti dall’Assemblea Generale con votazione personale, segreta e a voto limitato.

    1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e l’Economo: queste ultime due figure possono anche essere scelte tra i soci non eletti, in tal caso senza diritto di voto.
    2. Il Consiglio Direttivo viene eletto per la durata di tre anni, i posti rimasti vacanti nel Consiglio suddetto, durante i due anni di carica, vengono rioccupati dai soci che nella graduatoria seguono immediatamente gli eletti.
    3. I membri che senza giustificato motivo trascurino di prendere parte a più di tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo devono, dal Consiglio Direttivo stesso, essere dichiarati decaduti dalla carica.
    4. Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il disimpegno di soli lavori di ordinaria amministrazione, fino alla consegna dei poteri del Consiglio Direttivo ad esso subentrante.
    5. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario dell’Associazione, si devono redigere i verbali, da conservare in appositi registri.
    6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    7. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente. I componenti sono convocati con partecipazione personale (lettera, fax, e-mail), che deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima della data della seduta. L’invito deve contenere l’ordine del giorno.
    8. Nel caso si verificasse l’assenza simultanea di cinque consiglieri per più di tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo si riterrà decaduto e il Presidente convocherà un’Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

    Articolo 11.
    Compiti del Consiglio Direttivo.
    E’ compito del Consiglio Direttivo:

    1. fissare il programma di attività del sodalizio;
    2. curarne l’esecuzione;
    3. favorire la formazione di gruppi culturali che siano in carattere con gli scopi dell’Associazione e che si prefiggano di mettere in atto delle particolari attività guidate da persone particolarmente competenti nel loro campo che assumeranno la guida del gruppo e, di conserva, con il Consiglio Direttivo svilupperanno le attività particolari inserendole in programmi annuali;
    4. nominare il/i direttore/i responsabile/i di riviste, giornali e pubblicazioni a carattere periodico dell’Associazione, anche fra i non soci, con mandato di incarico fino a revoca;
    5. stabilire le date di convocazione ordinaria o straordinaria dell’assemblea Generale, determinando l’ordine del giorno;
    6. organizzare il congresso biennale alternando, ogni due anni, la sede scegliendo tra questi Comuni: Fogliano – Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Turriaco;
    7. decidere sull’ammissione dei nuovi soci e sull’esclusione di altri;
    8. far osservare lo Statuto ed amministrare l’Associazione;
    9. sottoporre all’assemblea generale i conti consuntivi economico e finanziario ed i bilanci preventivi, copia dei quali devono essere messi a disposizione degli intervenuti; successivamente i bilanci approvati saranno a disposizione per la visione dei soci che ne facciano richiesta solo presso la sede sociale; 
    10. eseguirei deliberati dell’assemblea Generale;
    11. formulare all’Assemblea Generale proposte di elezione a soci onorari e benemeriti;
    12. sovraintendere all’Amministrazione del patrimonio;
    13. coadiuvare il Presidente in tutte le sue attività;
    14. nel caso che nel Consiglio Direttivo non siano rappresentati tutti gli otto Comuni del Territorio, il Consiglio Direttivo stesso può nominare un delegato coordinatore per ogni Comune non rappresentato; tali eventuali delegati coordinatori potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi e senza voto.

    Articolo 12.
    Presidente.
    Il Presidente è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
    Il Presidente:

    1. rappresenta l’Associazione nei rapporti con i tersi ed in caso di giudizio;
    2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni;
    3. delega un consigliere che lo sostituisca in caso di una sua assenza o impedimento;
    4. firma gli atti sociali di ordinaria amministrazione e su delega del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione;
    5. esercita, in caso di particolare urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di chiederne convalida alla successiva riunione del Consiglio Direttivo stesso.

    In caso di decadenza del Consiglio Direttivo cedi articolo n.7.

    Articolo 13.
    Collegio dei Revisori dei Conti.
    Il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall’Assemblea Generale, si compone di n.3 membri tra i quali viene nominato un Presidente.
    I suoi compiti sono quelli di controllare i documenti contabili ed i bilanci dell’Associazione, di redigere il relativo verbale da presentare all’Assemblea Generale.
    I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con solo parere consultivo.
    Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti riscontri irregolarità amministrative ha la facoltà di chiedere la convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria.
    Se un revisore rassegna le proprie dimissioni, o decade comunque dalla carica, viene sostituito con le stesse modalità stabilite per i consiglieri.

    Articolo 14.
    Collegio dei Probiviri.
    Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria che provvederanno al loro interno ad eleggere un Presidente.
    Delibera inappellabilmente su ricorso scritto dall’interessato circa la radiazione da socio disposta dal Consiglio Direttivo.
    Esprime il proprio parere su ricorso di almeno un decimo dei soci riguardo ad eventuali violazioni dello Statuto da parte degli organi direttivi.
    Se uno dei probiviri rassegna le proprie dimissioni o decade comunque dalla carica, viene sostituito con le stesse modalità stabilite per i consiglieri.

    PATRIMONIO

    Articolo 15.
    Il patrimonio dell’Associazione è formato:

    1. dalle entrate che sono costituite come segue:
      1. a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
      2. c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula;
      3. d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
    2. dai beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
      I beni immobili e beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

    Articolo 16.
    Responsabilità ed assicurazione.
    L’Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
    L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
    L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

    Articolo 17.
    L’associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali, salvo diversa disposizione di legge.
    A seguito dello scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale passerà al Comune dove avrà sede l’Associazione e dovrà essere destinato all’elevazione culturale degli abitanti del Territorio storico di Monfalcone.

    Articolo 18.
    Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

    Articolo 19.
    Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
    I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
    I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione e rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
    Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1.
    Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

    Articolo 20.
    Il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all’assemblea per la loro approvazione appositi regolamenti che disciplinano l’attività dell’associazione.

    Articolo 21.
    Per quanto non contemplato nel presente statuto avranno vigore le vigenti leggi.